Libertà di insegnamento
- 3 apr 2018
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comma 1, art. 33 della Costituzione - "l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento".
La libertà di insegnamento dei docenti si specifica nella:
- libertà di manifestare il proprio pensiero, con ogni mezzo possibile di diffusione
- libertà di professare qualunque tesi o teoria si ritenga degna di accettazione
- libertà di svolgere il proprio insegnamento secondo il metodo che appaia opportuno adottare.
La libertà di insegnamento si estrinseca nella cosiddetta autonomia didattica.
art. 1, Testo Unico Scuola, DLgs n.297/1994 - Autonomia Didattica - "ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente - l'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni".
La libertà di insegnamento, come tutte le libertà, ha dei limiti: restano escluse tutte le manifestazioni propagandistiche di tesi o teorie che non ricevono alcuna garanzia costituzionale. L'insegnamento deve sempre rispettare:
- il rispetto del buon costume
- il rispetto dell'ordine pubblico
- il rispetto della pubblica incolumità
Il legislatore ha poi provveduto ad identificare, quali ulteriori limiti alla libertà di insegnamento, il rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola, nonché il rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.




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