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Libertà di insegnamento

  • 3 apr 2018
  • Tempo di lettura: 1 min

comma 1, art. 33 della Costituzione - "l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento".

La libertà di insegnamento dei docenti si specifica nella:

- libertà di manifestare il proprio pensiero, con ogni mezzo possibile di diffusione

- libertà di professare qualunque tesi o teoria si ritenga degna di accettazione

- libertà di svolgere il proprio insegnamento secondo il metodo che appaia opportuno adottare.

La libertà di insegnamento si estrinseca nella cosiddetta autonomia didattica.

art. 1, Testo Unico Scuola, DLgs n.297/1994 - Autonomia Didattica - "ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente - l'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni".

La libertà di insegnamento, come tutte le libertà, ha dei limiti: restano escluse tutte le manifestazioni propagandistiche di tesi o teorie che non ricevono alcuna garanzia costituzionale. L'insegnamento deve sempre rispettare:

- il rispetto del buon costume

- il rispetto dell'ordine pubblico

- il rispetto della pubblica incolumità

Il legislatore ha poi provveduto ad identificare, quali ulteriori limiti alla libertà di insegnamento, il rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola, nonché il rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.

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